
Tra le FAQ più interessanti quella relativa al DPO (Data Protection Officer) sembra essere la più richiesta. In questo articolo sono contenute le caratteristiche necessarie che deve avere il Responsabile della Protezione dei Dati sia in ambito privato che pubblico. Leggi l'articolo di UNIO-GDPR e scopri le caratteristiche necessarie del Data Protection Officer (DPO).
Sul web è facile incorrere in articoli che menzionano la figura del DPO (Data Protection Officer), con questo articolo vogliamo chiarire le idee degli utenti, cercando di mostrare una lista delle caratteristiche necessarie del Responsabile della Protezione dei Dati in ambito pubblico ed in quello privato.
Il DPO (Data Protection Officer) è un soggetto indicato dal titolare oppure dal responsabile del trattamento, la sua funzione è quella di controllare e supportare le attività informative in merito all'applicazione del Regolamento sul trattamento dei dati (articolo 37 2016/679).
Prima di iniziare è necessario sottolineare che il Data Protection Officer (DPO) non deve avere particolari attestazioni o essere iscritto ad albi precisi, deve possedere conoscenze specifiche sulla normativa e delle procedure amministrative necessarie, può possedere certificazioni rilasciate dalla partecipazione ad attività formative e al controllo dell'apprendimento.
IN AMBITO PRIVATO
In ambito privato sono tenuti alla nomina del Data Protection Officer (DPO): istituti di credito; imprese assicurative; sistemi di informazione creditizia; società finanziarie; società di informazioni commerciali; società di revisione contabile; società di recupero crediti; istituti di vigilanza; partiti e movimenti politici; sindacati; caf e patronati; società operanti nel settore delle "utilities" (telecomunicazioni, distribuzione di energia elettrica o gas); imprese di somministrazione di lavoro e ricerca del personale; società operanti nel settore della cura della salute, della prevenzione/diagnostica sanitaria quali ospedali privati, terme, laboratori di analisi mediche e centri di riabilitazione; società di call center; società che forniscono servizi informatici; società che erogano servizi televisivi a pagamento.
1. La nomina spetta ad un unico Data Protection Officer (DPO), questa scelta è determinata in base alla raggiungibilità per ciascun stabilimento;
2. Il Data Protection Officer (DPO) può essere sia un soggetto esterno (non in conflitto di interessi) che interno. Se interno sarà nominato mendiante un atto specifico di designazione, se esterno mediante un contratto di servizi;
3. Il ruolo di Data Protection Officer (DPO) è compatibile con altri incarichi purchè non ci sia conflitto di interessi, è preferibile evitare l'assegnazione della nomina a profili con incarichi di alta direzione;
4. Il Data Protection Officer (DPO) è una persona fisica, se esterno potrà essere anche un profilo giuridico.
IN AMBITO PUBBLICO
In ambito pubblico sono tenuti alla nomina del Data Protection Officer (DPO): le amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le Regioni e gli enti locali, le università, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le aziende del Servizio sanitario nazionale, le autorità indipendenti ecc.
1. Il Data protection Officer (DPO) può essere designato internamente oppure esternamente. Nella designazione interna è necessario un atto apposito di designazione, se esterna è necessario stipulare un contratto di servizi.
2. La nomina spetta ad un unico Data Protection Officer (DPO), al fine di evitare sovrapposizioni. Nulla osta per le figure di supporto che però facciano riferimento ad un unico responsabile, in caso di attività amministrative dislocate.
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Per avere informazioni SCRIVI A info@unio-gdpr.it oppure CHIAMA IL NUMERO VERDE 800 68 48 99
Fonte: Garante Privacy